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[1]Quando si devono esaminare affari che interessino altre amministrazioni, possono essere invitati alle adunanze i capi servizio dei Ministeri interessati.

[2]Parimenti possono essere invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, i professori dei politecnici e delle scuole di applicazione per ingegneri ed architetti ed altri funzionari od esperti di particolare competenza delle materie da trattare.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art7 · fonte del testo