Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006. Leggi il testo vigente →
[1]I membri del Consiglio superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
[2]Le nomina e' fatta su designazione dei Ministri competenti per i funzionari delle altre Amministrazioni non individuati per la carica; del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello stato per i consiglieri di Stato e per gli avvocati dello Stato.
[3]La nomina dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, delle Confederazioni fascista e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e' fatta su designazione rispettivamente del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, e dei presidenti degli altri Enti suddetti.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006
