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[1]I membri del Consiglio superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

[2]Le nomina e' fatta su designazione dei Ministri competenti per i funzionari delle altre Amministrazioni non individuati per la carica; del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello stato per i consiglieri di Stato e per gli avvocati dello Stato.

[3]La nomina dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, delle Confederazioni fascista e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e' fatta su designazione rispettivamente del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, e dei presidenti degli altri Enti suddetti.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art9 · fonte del testo