Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I limiti di eta' stabiliti dalla presente legge si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi abbia trovato applicazione la legge 20 aprile 1951, n. 339, che cessa di aver vigore. Detti ufficiali sono ammessi a conseguire avanzamento e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi con l'anzianita', ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art5 · fonte del testo