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I limiti di eta' stabiliti dalla presente legge si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi abbia trovato applicazione la legge 20 aprile 1951, n. 339, che cessa di aver vigore. Detti ufficiali sono ammessi a conseguire avanzamento e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi con l'anzianita', ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art5 · fonte del testo