Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010. 284 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso, l'eta' di 28 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o di 30 anni se aspirante alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi. Per l'anno 1952, potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo precedente anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti abbiano superato l'eta' di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi. Agli ufficiali di complemento che saranno nominati in servizio permanente effettivo con grado di tenente nei servizi sanitario e veterinario o di sottotenente nelle armi e negli altri servizi non potra' essere attribuita, nel grado, anzianita' assoluta anteriore a quella che sara' conferita ai pari grado nominati ufficiali nell'anno, con le norme di cui al predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito. Gli ufficiali che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle armi e nei servizi conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianita' di grado ai sensi dell'art. 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso art. 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art8 · fonte del testo