Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per la difesa e' autorizzato a sopperire alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1 gennaio 1953-31 dicembre 1954, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art10 · fonte del testo