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Il passaggio dagli organici attuali a quelli contemplati nell'art. 1 avverra' gradualmente nel triennio corrispondente agli esercizi finanziari 1907-908, 1908-909, 1909-910, in conformita' della tabella F, che fa parte integrante della presente legge.
Testo in vigore dal 17 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
