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[1]I principi Reali, aventi grado di ufficiale in alcuno dei corpi militari marittimi, sono considerati fuori dei ruoli organici dei corpi della R. marina. Parimenti il ministro ed il sottosegretario di Stato sono considerati fuori del ruolo organico del corpo al quale appartengono; se pero' entrambi appartengono allo stesso ruolo e rivestono lo stesso grado, il ministro solamente e' considerato fuori ruolo.
[2]In tal caso sara' ammesso in piu' un ufficiale nel grado immediatamente inferiore.
Testo in vigore dal 17 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
