Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010. 62 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il ruolo dei sottufficiali maniscalchi, di cui al regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e il ruolo dei sottufficiali musicanti di cui alla legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono soppressi. I sottufficiali appartenenti ai suddetti ruoli sono trasferiti nel ruolo unico delle Armi e servizi dell'Esercito e ad essi si applicano, per l'avanzamento, le disposizioni vigenti per i sottufficiali dell'Esercito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art3 · fonte del testo