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Il ruolo dei sottufficiali maniscalchi, di cui al regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e il ruolo dei sottufficiali musicanti di cui alla legge 14 ottobre 1940, n. 1549, sono soppressi. I sottufficiali appartenenti ai suddetti ruoli sono trasferiti nel ruolo unico delle Armi e servizi dell'Esercito e ad essi si applicano, per l'avanzamento, le disposizioni vigenti per i sottufficiali dell'Esercito.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art3 · fonte del testo