Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sergenti maggiori che, alla data in entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I sergenti maggiori giudicati non idonei sono trasferiti nella categoria di complemento e collocati in congedo illimitato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art5 · fonte del testo