Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I sergenti maggiori che, alla data in entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di ammessi alla seconda rafferma di due anni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, sono, a domanda, e se giudicati idonei, nominati in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I sergenti maggiori giudicati non idonei sono trasferiti nella categoria di complemento e collocati in congedo illimitato.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
