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I soprannumeri risultanti nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, rispetto agli organici di cui all'articolo 1, saranno riassorbiti utilizzando, in ciascuno dei due gradi predetti, la meta' delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire dal 1 gennaio 1965.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art7 · fonte del testo