Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1964 al 9 ottobre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime:
tolto: sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore; maresciallo ordinario: 4 anni nel grado; maresciallo capo: 4 anni nel grado;
tolto: In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art8 · fonte del testo