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Il Ministro per la difesa e' autorizzato, entro i limiti numerici della forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma, a concedere, fino al massimo di cinque, ulteriori rafferme annuali oltre quelle previste dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 ottobre 2010
