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Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella A allegata alla presente legge. All'assorbimento delle eccedenze organiche nel grado di maresciallo capo derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, si fara' luogo utilizzando, fino all'esaurimento del soprannumero, le unita' in aumento stabilite annualmente per il grado stesso dalla tabella A allegata alla presente legge. In corrispondenza, le deficienze organiche nel grado di maresciallo ordinario, derivanti dall'applicazione del predetto articolo 13 della legge 3 novembre 1963, numero 1543, saranno progressivamente ripianate mediante promozioni dei brigadieri da conferire nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico dei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo cumulativamente considerati.

Testo in vigore dal 27 luglio 1967 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;564~art2 · fonte del testo