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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in milioni 400, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 27 luglio 1967 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;564~art3 · fonte del testo