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La lettera d) dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, e' sostituita dalla seguente: "d) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio". Per l'anno finanziario 1970 detto contingente e' fissato in 1300 unita'.
Testo in vigore dal 9 marzo 1970 al 9 ottobre 2010
