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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile per l'anno finanziario 1970 in lire 5.100 milioni, si fara' fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 4002 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario anzidetto. Per gli esercizi successivi si provvedera' con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

Testo in vigore dal 9 marzo 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;56~art4 · fonte su Normattiva