Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente o continuativo ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneita'. Se trattasi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue, a seconda dei casi ed ai sensi delle disposizioni in vigore, la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile. Se trattasi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art28 · fonte su Normattiva