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La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'articolo 10 e' nominata con decreto del Ministro per la difesa ed e' composta di: un colonnello in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente; un insegnante di conservatorio statale; l'ufficiale maestro direttore della banda per cui e' stato indetto il concorso; un funzionario di ruolo della carriera, direttiva avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto. La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'articolo 12. La graduatoria e' formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreche' i punti parziali non siano inferiori a 12.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987
