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La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'articolo 10 e' nominata con decreto del Ministro per la difesa ed e' composta di: un colonnello in servizio permanente rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare, presidente; un insegnante di conservatorio statale; l'ufficiale maestro direttore della banda per cui e' stato indetto il concorso; un funzionario di ruolo della carriera, direttiva avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, rispettivamente dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto a voto. La Commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'articolo 12. La graduatoria e' formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreche' i punti parziali non siano inferiori a 12.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995
