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Gli esami di concorso di cui all'articolo 10 consistono in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:

  • 1)prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;
  • 2)armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;
  • 3)strumentazione per banda di una marcia - o parte di essa - scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;
  • 4)nozioni relative agli strumenti che compongono, rispettivamente, la banda dell'Arma dei carabinieri e la banda dell'Aeronautica militare e all'impiego degli strumenti stessi;
  • 5)concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.2a
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art12 · fonte su Normattiva