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Gli esami di concorso di cui all'articolo 10 consistono in cinque prove da svolgere nel seguente ordine:
- 1)prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;
- 2)armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;
- 3)strumentazione per banda di una marcia - o parte di essa - scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;
- 4)nozioni relative agli strumenti che compongono, rispettivamente, la banda dell'Arma dei carabinieri e la banda dell'Aeronautica militare e all'impiego degli strumenti stessi;
- 5)concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.2a3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.196 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera b)) che e' abrogata "la legge 10 marzo 1965, n. 121".
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995
