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Il maresciallo maggiore "carica speciale" vice direttore della banda dei carabinieri e il maresciallo di 1ª classe vice direttore della banda dell'Aeronautica militare che non siano piu' ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti - rispettivamente su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del comandante della seconda regione aerea - ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 11. Se il giudizio e' negativo, il sottufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987
