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Il maresciallo maggiore "carica speciale" vice direttore della banda dei carabinieri e il maresciallo di 1ª classe vice direttore della banda dell'Aeronautica militare che non siano piu' ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti - rispettivamente su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del comandante della seconda regione aerea - ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 11. Se il giudizio e' negativo, il sottufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali.2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995
