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Per il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti. La presidenza della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento, di cui all'articolo 5, e' attribuita a un generale in servizio permanente dell'Esercito. La proposta di sottoporre il maestro direttore di banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 9, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987
