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Per il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dell'ufficiale in servizio permanente direttore della banda dell'Esercito si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il direttore della banda dell'Aeronautica militare, salvo quanto disposto nei commi seguenti. La presidenza della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento, di cui all'articolo 5, e' attribuita a un generale in servizio permanente dell'Esercito. La proposta di sottoporre il maestro direttore di banda ad accertamenti, a norma dell'articolo 9, compete al comandante militare territoriale della regione centrale.2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art25 · fonte su Normattiva