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Il tenente della riserva dell'Esercito gia' maestro direttore di banda richiamato in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha la direzione della banda dell'Esercito, e' promosso al grado di capitano, purche' abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza stabilita dall'articolo 7 della presente legge per i pari grado del servizio permanente.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987
