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Il tenente della riserva dell'Esercito gia' maestro direttore di banda richiamato in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha la direzione della banda dell'Esercito, e' promosso al grado di capitano, purche' abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza stabilita dall'articolo 7 della presente legge per i pari grado del servizio permanente.2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2a

Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art28 · fonte su Normattiva