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L'ufficiale maestro di banda che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto senza aver raggiunto il limite di eta' di anni 70, e' trasferito, a domanda, in ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo di quattro anni dalla data di cessazione dal servizio permanente. Nella posizione di ausiliaria l'ufficiale di cui al comma precedente puo' conseguire una promozione, non oltre il grado di tenente colonnello, purche' abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza di almeno tre anni. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' senza che occorra determinare aliquota di ruolo.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 21 settembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-01;121~art30 · fonte su Normattiva