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L'ufficiale maestro di banda che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto senza aver raggiunto il limite di eta' di anni 70, e' trasferito, a domanda, in ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo di quattro anni dalla data di cessazione dal servizio permanente. Nella posizione di ausiliaria l'ufficiale di cui al comma precedente puo' conseguire una promozione, non oltre il grado di tenente colonnello, purche' abbia compiuto nel grado rivestito la permanenza di almeno tre anni. L'avanzamento ha luogo ad anzianita' senza che occorra determinare aliquota di ruolo.2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha disposto (con l'art. 11-ter, comma 2) che "all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1" e' abrogata la legge 1 marzo 1965, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 21 settembre 1987 al 11 giugno 1995
