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L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e' fissato in 600 unita', a decorrere dal 1 agosto 1964. Dalla stessa data e' abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

Testo in vigore dal 31 maggio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-05-14;497~art1 · fonte del testo