Art. 2
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Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1 agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in lire 600.000.000, si provvedera' mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 maggio 1965 al 9 ottobre 2010
