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Le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza italiana del Consiglio delle Comunita' europee e articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo articolo 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 7 giugno 1984 al 1 gennaio 2014

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urn:nir:stato:legge:1984-06-05;208~art1 · fonte su Normattiva