Le spese relative all'organizzazione del turno di presidenza italiana del Comitato dei coordinatori nazionali, previsto dal 1› luglio 1990 al 30 giugno 1991, gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 3, comma 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, e successive modificazioni. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
Testo vigente dal 9 aprile 1991
