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Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314. Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato. Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonche' le spese di rappresentanza.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;541~art3 · fonte del testo