Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta, dopo il conferimento dell'incarico stesso, a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel quale il Commissario generale ed il Segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti, ed un'indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008
