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Il Commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le quattro unita', nonche' ad assumere, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non puo' superare quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, personale in loco, nonche' consulenti e tecnici, per un contingente che non superi complessivamente le venti unita'. Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del comma 1 puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Essi hanno diritto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spetta a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale e' pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti, ed un'indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Brisbane. Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del comma 1 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008
