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Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare. Il Commissario generale e' tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonche', entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Brisbane, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il Commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti. Per la gestione dei fondi il Commissariato e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;541~art6 · fonte del testo