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Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;541~art7 · fonte del testo