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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7.000 milioni di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando quanto a lire 3.500 milioni lo specifico accantonamento predisposto per "Partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale di Brisbane" e quanto a lire 3.500 milioni parte dell'accantonamento predisposto per "Riordinamento del Ministero degli affari esteri". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;541~art9 · fonte del testo