Per integrare l'opera dei vigili del fuoco, i comandanti di porto, di concerto col competente comandante provinciale, costituiranno, ove necessario, squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali. Il personale componente tali squadre, e' chiamato a prestar servizio per addestramento o per prestazione di soccorso ed e' retribuito limitatamente a tale servizio.

Testo vigente dal 2 luglio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690~art9 · fonte del testo