[1]I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo la tabella allegata A.

[2]Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

[3]Nei porti di 1ª e 2ª categoria, saranno costituiti distaccamenti dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale nautico antincendi e specialmente addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi.

[4]Nei porti di 3ª categoria, sara' provveduto al servizio con i mezzi normali dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, integrati ove occorra da mezzi sussidiari.

Testo vigente dal 2 luglio 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-05-13;690~art2 · fonte del testo