Art. 9 — Relazioni e referenze ispettive
Al termine della verifica, l'ispettore redige una relazione nella, quale menziona succintamente le irregolarita' e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle. I magistrati ispettori riferiscono anche sulla entita' e tempestivita' del lavoro eseguito dai magistrati, nonche' sulla capacita', operosita' e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato. I funzionari ispettori non possono esprimere apprezzamenti ne raccogliere informazioni sul personale che presta servizio nell'ufficio ispezionato; per quanto concerne l'attivita' dei magistrati essi debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici. Nei casi in cui sia stata disposta, ti sensi del secondo comma dell'articolo 7 una nuova ispezione, e questa constati il permanere delle deficienze o irregolarita' precedentemente riscontrate, il capo dell'ispettorato generale ne informa con rapporto il Ministro per gli eventuali provvedimenti anche di carattere disciplinare.
Testo vigente dal 5 settembre 1962
