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A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 le somme assegnate negli stati di previsione della spesa, dei singoli Ministeri a scopi di ricerca scientifica, ed eventualmente ripartite in piu' capitoli, saranno, per ogni Ministero, raggruppate in un unico capitolo, sotto la denominazione: "Spese per la ricerca scientifica".

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 20 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;283~art3 · fonte su Normattiva