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L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, e' sostituito dal seguente: "I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti. Essi sono costituiti da un complesso di 140 membri, dei quali:
- a)48 sono eletti dai professori di ruolo nelle Facolta' universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- b)24 sono eletti dai professori di ruolo delle Facolta', giuridiche, politico-sociali, storico filosofico-letterarie e delle Facolta' di scienze economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo volante;
- c)16 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle Facolta' di cui alla lettera a), fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- d)8 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle Facolta' di cui alla lettera b), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;
- e)20 sono eletti da esperti e da ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da Amministrazioni statali, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- f)12 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria;
- g)12 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti. I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per ulteriore quadriennio. Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine, sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5. Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, puo' convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria.
Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 19 luglio 1986
