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A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente e' quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio.

Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;224~art1 · fonte del testo