Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il valore dei terreni espropriati non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ai fini della determinazione della indennita' di espropriazione, prevista dagli articoli 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' accertato, in base ai criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta stessa, dal competente Ufficio delle imposte e sara' opponibile, sempre a questi soli effetti, davanti alle Commissioni censuarie provinciali e centrale ai sensi dei citati articoli 7 e 18.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-18;333~art2 · fonte del testo