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E' consentita nei confronti dei proprietari di terreni soggetti ad espropriazione, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, di cui ai titoli 1° e 2° del testo unico 9 maggio 1940, n. 203, entro i limiti della quota proporzionale ai cespiti soggetti ad esproprio. La sospensione dovra' essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della rata d'imposta in riscossione, con domanda diretta alla Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si trova l'ufficio che ha seguito l'accertamento, ed ha effetto fino al giorno in cui sara' ordinato lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti alla indennita' di espropriazione. Le domande presentate fuori termine saranno considerate valide ai fini della sospensione della rata immediatamente successiva. Il Tribunale competente a norma del precedente art. 1 ordina la consegna all'esattore dei titoli corrispondenti alla quota di imposta, di cui e' autorizzata la sospensione, a pagamento della stessa. I titoli sono computati al loro valore nominale e devono essere consegnati all'esattore con decorrenza degli interessi dal semestre successivo a quello in cui viene emessa l'ordinanza del Tribunale.

Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;224~art3 · fonte del testo